Circolare 351: Contributo minimo A.P.E.

Si comunica che a seguito degli accordi sottoscritti a livello nazionale il 6 Aprile 2016 da parte di tutte le Associazioni imprenditoriali e sindacali dell’edilizia, con decorrenza dal mese di maggio 2016, le imprese effettueranno il versamento, per ogni operaio presente in denuncia, di un contributo minimo mensile, per A.P.E., non inferiore a € 35,00.
In concreto, qualora il calcolo del contributo A.P.E. del mese per il singolo lavoratore presente in denuncia (retribuzione imponibile Cassa Edile x 3,80% contributo A.P.E.) non raggiunga i € 35,00, il contributo A.P.E. dovrà essere integrato a tale valore minimo.

Uniche eccezioni a tale disciplina sono:
- inizio rapporto di lavoro successivo al giorno 15 del mese;
- cessazione rapporto di lavoro antecedente al giorno 15 del mese;
- assenza dal lavoro di durata complessiva mensile non inferiore a 80 ore per C.I.G., malattia/infortuni, ferie/permessi retribuiti (per questi ultimi nei limiti, rispettivamente, di 160 e 96 ore annue).

La denuncia MUT relativa al mese di maggio 2016, sarà messa a disposizione delle imprese e dei consulenti con le nuove modalità di calcolo dell'eventuale integrazione al minimo del contributo A.P.E.

Si riserva di inviare successivamente eventuali altre indicazioni qualora a livello nazionale
dovessero pervenire precisazioni tecnico/operative diverse da quanto riportato con la presente.


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