PERCENTUALI CONTRIBUTIVE IN VIGORE DAL 01-01-2025 PER TUTTE LE IMPRESE
PERCENTUALI ACCANTONAMENTI IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2025 per tutte le imprese.
Le percentuali di Accantonamento per gratifica natalizia qui sotto riportate si applicano sugli elementi della retribuzione imponibile Cassa Edile (Paga base di fatto (minimi di paga base più eventuale superminimo); Ex indennità di contingenza; Indennità territoriale di settore; E.D.R.) moltiplicati per le:
- Ore ordinarie, ore di festività, ore di assenza per ferie, ore di assenza per riposi annui e ore di assenza ingiustificate/sanzionate (art. 3 c.i.p.l.)
lordo 10,00 % - netto, da versare alla Cassa Edile 8,00 %
- Accantonamento per gratifica natalizia sulle ore di assenza per malattia
lordo 10,00% - netto, da versare alla Cassa Edile, 8,00%
- Accantonamento per gratifica natalizia sulle ore di assenza per infortunio
A) Per i primi 3 giorni: lordo 10,00% - netto, da versare alla Cassa Edile, 8,00%
B) dal 4° al 90° giorno: lordo 4,00% - netto, da versare alla Cassa Edile, 3,20%
C) per i giorni oltre il 90°: lordo 2,50% - netto, da versare alla Cassa Edile, 2,00%
PERCENTUALI CONTRIBUTIVE IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2025
a carico operaio | a carico ditta | TOTALE | |
Contributo Cassa Edile | 0,375 % | 1,875 % | 2,250 % |
Contributo A.P.E. ordinaria | --- | 2,710 % | 2,710 % |
Quote di adesione contrattuale | 0,937 % | 0,722 % | 1,659 % |
Edilform Estense per formazione | --- | 0,500 % | 0,500 % |
Edilform Estense per sicurezza | --- | 0,500 % | 0,500 % |
RLST | --- | 0,360 % | 0,360 % |
Malattia/infortunio carenza e prestazioni varie | --- | 0,930 % | 0,930 % |
Fondo prepensionamenti | --- | 0,200 % | 0,200 % |
Fondo Sanitario * - ** | --- | 0,600 % | 0,600 % |
Fondo incentivo occupazione ** | --- | 0,100 % | 0,100 % |
Fondo Territoriale Qualificazione Imprese | --- | 0,200 % | 0,200 % |
TOTALI | 1,312 % | 8,697 % | 10,009 % |
Le percentuali di cui sopra si calcolano sull’imponibile Cassa Edile così determinato:
elementi della retribuzione degli operai:
a) Paga base di fatto (minimi di paga base più eventuale superminimo);
b) Ex indennità di contingenza;
c) Indennità territoriale di settore;
d) E.D.R.;
moltiplicati per le ore ordinarie nonché sulle ore di festività e di assenza per ferie e riposi annui.
Le percentuali sono, inoltre, applicate alla retribuzione virtuale relativa ai periodo assenza non retribuiti diversi da quelli ammessi dalle disposizioni nazionali, ciò in analogia ai criteri stabiliti dall’art. 29 comma 1, del Decreto Legge del 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla Legge dell’8 agosto 1995, n. 341, nonché nel rispetto dei regolamenti nazionali.
* Per gli impiegati la contribuzione a totale carico ditta è pari allo 0,26%
** Contribuzione calcolata sulle seguenti voci retributive: minimo di paga base-ex indennità di contingenza-Indennità territoriale di settore-E.D.R.
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